Dal 13 ottobre 2026 Tirana vive un ciclo quotidiano di proteste studentesche che finiscono con gas lacrimogeni, idranti e scontri. Il 17 ottobre il direttore generale della Polizia di Stato ha confermato pubblicamente anche l'uso di proiettili di gomma, "in modo limitato". Dall'altra parte la polizia riferisce pietre, fuochi d'artificio e bottiglie molotov lanciate contro gli agenti, un commissariato incendiato e oltre cento agenti feriti in cinque giorni.
Questo articolo non si occupa della politica della protesta. Si occupa del diritto: qual è il diritto esercitato in piazza, dove finisce, quando e quanta forza può usare la polizia, e cosa può fare il cittadino che ritiene di essere stato trattato in violazione della legge. I fatti sono riferiti alla situazione al 22 ottobre 2026, secondo le fonti pubbliche e le dichiarazioni ufficiali. Lo scrivo anche per i lettori italiani che seguono gli eventi albanesi o hanno familiari a Tirana.
Il diritto: riunione pacifica e senza armi
L'articolo 47 della Costituzione albanese garantisce la libertà di riunione pacifica e senza armi e la partecipazione ad essa. Due parole segnano il confine del diritto stesso: pacifica e senza armi. Chi lancia una molotov o una pietra contro la polizia non esercita più un diritto costituzionale; commette un reato e ne risponde individualmente.
Il secondo punto, spesso dimenticato nel dibattito pubblico, è che la violenza di alcuni non toglie la tutela agli altri. La Corte europea dei diritti dell'uomo lo afferma in modo costante, da Ezelin c. Francia (1991) a Kudrevičius c. Lituania (Grande Camera, 2015): il partecipante che non compie personalmente alcun atto violento non può essere sanzionato, né trattato come violento, solo perché altri intorno a lui lo sono stati. La polizia ha il dovere di distinguere.
In Albania la protesta non richiede un permesso. La legge n. 8773/2001 "Sulle riunioni" prevede la notifica alla polizia da parte dell'organizzatore, non un'autorizzazione. La Corte costituzionale, nel 2021, ha abrogato la parte dell'articolo 262 del Codice penale che puniva la riunione "senza aver prima ottenuto il permesso", perché incompatibile con gli articoli 17 e 47 della Costituzione. La mancata notifica, di per sé, non rende la protesta illegale e non giustifica la dispersione con la forza, finché resta pacifica. La stessa legge, all'articolo 19, vieta la partecipazione a volto coperto.
La limitazione: solo per legge e in proporzione
L'articolo 17 della Costituzione consente limitazioni dei diritti solo per legge, per un interesse pubblico o per la tutela dei diritti altrui, e solo "in proporzione alla situazione che le ha dettate". La limitazione non può intaccare l'essenza del diritto e in nessun caso può andare oltre quanto consente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli standard di Strasburgo non sono quindi un riferimento accademico per il giudice albanese: sono il limite costituzionale di ogni misura.
L'ordine pubblico è un interesse legittimo. Proteggere gli edifici pubblici, gli agenti e i passanti è un dovere della polizia. La domanda giuridica non è se la polizia possa intervenire, ma come e quanto.
La forza: articolo 32 della legge n. 82/2024
Qui serve una precisazione che spesso sfugge anche nel dibattito pubblico: la legge n. 108/2014 non è più in vigore. È stata abrogata dalla legge n. 82/2024 "Sulla Polizia di Stato", approvata il 26 luglio 2024 e in vigore da settembre 2024, mentre il regolamento del 2015 è stato sostituito dal nuovo Regolamento della Polizia di Stato, approvato con delibera del Consiglio dei ministri n. 112 del 24.2.2025. Le regole essenziali sulla forza sono rimaste, ma sono state ridistribuite tra legge e regolamento, e chi cita ancora l'articolo 133 cita un testo abrogato.
La nuova legge definisce essa stessa l'uso della forza (articolo 3, punto 11): azione mediante forza fisica, armamento, sostanze neuroparalizzanti e altri mezzi, "in modo proporzionale" ed entro i limiti dell'articolo 3 della CEDU. Il rinvio diretto alla Convenzione significa che lo standard di Strasburgo fa parte della definizione legale, non è soltanto un limite costituzionale. L'articolo 32 fissa quattro regole:
- La forza si usa solo quando è indispensabile e solo se tutte le altre misure sono fallite o impossibili.
- La forza si usa in modo proporzionale e graduale, scegliendo il livello necessario.
- Prima dell'uso della forza e prima di ogni sua escalation si dà un avvertimento, salvo il caso in cui la forza immediata serva a prevenire un pericolo reale e attuale.
- La forza si usa sempre nel rispetto della legislazione contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti e secondo le regole del regolamento di polizia.
Altri due articoli della legge completano il quadro: secondo l'articolo 10, punto 2, l'agente è tenuto a identificarsi prima di iniziare l'applicazione di una misura nei confronti di un cittadino; secondo l'articolo 11, ogni misura cessa immediatamente non appena il pericolo è stato scongiurato.
Il nuovo Regolamento (articolo 25) contiene ciò che la vecchia legge aveva nel proprio testo: la scala dei mezzi, dalla persuasione verbale alla coercizione fisica, ai mezzi contundenti, alle sostanze neuroparalizzanti, alla scarica elettrica, ai cani e alle armi da fuoco; l'obbligo di prestare assistenza, compresa quella medica, alle persone ferite; l'avvertimento ai gruppi il prima possibile, "in modo che ai partecipanti sia dato il tempo di allontanarsi"; mezzi proporzionati al pericolo; e la responsabilità individuale dell'agente, che "risponde davanti alla legge". Gli ordini precedenti del direttore generale, come quello del 2015 sugli agenti lacrimogeni, si applicano solo in quanto non contrastino con la nuova legge (articolo 140, punto 4), finché non saranno sostituiti dall'ordine che l'articolo 10, punto 5, affida al direttore generale per l'ordine di escalation e la documentazione delle misure.
Da questi testi emergono quattro criteri pratici, gli stessi che il Difensore civico (Avokati i Popullit) ha elencato già nella raccomandazione sulle proteste del dicembre 2020: necessità, grado di minaccia, misura della forza e sua durata. La forza che prosegue dopo che la persona è stata neutralizzata non soddisfa nessuno dei quattro. Colpire una persona ammanettata o trattenuta da due agenti non è forza, è punizione, e la punizione non è una competenza della polizia.
Gas, idranti e proiettili di gomma secondo Strasburgo
I mezzi usati in questi giorni non sono vietati in sé. Il problema giuridico sta nel modo d'uso.
Per i gas lacrimogeni, la Corte EDU in Abdullah Yaşa c. Turchia (2013) ha accertato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione quando un candelotto è stato sparato direttamente sui manifestanti: il lancio a traiettoria tesa, anziché ad arco, può causare lesioni gravi o la morte e non può considerarsi un'azione di polizia appropriata, anche quando la protesta non è pacifica. La Corte ha chiesto regole chiare e un controllo successivo di proporzionalità. In İzci c. Turchia (2013), l'uso del gas senza avvertimento e le manganellate a una donna che si allontanava hanno comportato la violazione degli articoli 3 e 11.
Per casi vicini alla nostra situazione, il Difensore civico ha citato Gazioğlu c. Turchia (2011) e Süleyman Çelebi c. Turchia (2016): violazione dell'articolo 3 quando le lesioni del ricorrente non erano giustificate dalle circostanze e la forza era stata superata solo perché "bisognava disperdere la protesta", e violazione ulteriore quando lo Stato non ha compiuto sforzi seri per accertare le circostanze, la causa delle lesioni e gli agenti coinvolti.
Per i proiettili di gomma non esiste una norma specifica nella legge albanese; rientrano nei "mezzi contundenti" dell'articolo 25 del Regolamento. Proprio per questo il Difensore civico ha annunciato di stare esaminando la base giuridica del loro impiego. Nella prassi internazionale, il tiro alla parte superiore del corpo, il tiro a distanza ravvicinata e il tiro senza bersaglio individualizzato sono considerati uso illecito. La conferma ufficiale dell'impiego, data il 17 ottobre, ha almeno un merito: rende obbligatoria la documentazione di ogni caso, da parte di chi, quando e contro chi.
I fermati e i minori
Dopo la protesta viene la parte che si vede meno: il fermo. L'articolo 28 della Costituzione riconosce al fermato il diritto di essere informato immediatamente dei motivi, di comunicare con un avvocato e di comparire davanti a un giudice entro 48 ore. L'articolo 25 vieta ogni trattamento inumano o degradante, senza eccezioni.
Le constatazioni preliminari del Difensore civico in questi giorni meritano attenzione, perché sono rilievi sul campo e non dichiarazioni politiche: 118 persone nel Blocco di sicurezza, tra cui 6 minori; celle progettate per una persona con tre o quattro fermati; minori non separati dagli adulti; denunce di violenza "anche dopo la neutralizzazione"; e in due commissariati agenti senza numero identificativo visibile. Il Comitato albanese di Helsinki, il 18 ottobre, ha riferito di minori interrogati senza psicologo e senza genitore. Secondo i dati ufficiali della polizia citati da BIRN il 21 ottobre, su 859 persone arrestate o indagate, 204 sono minori.
Per i minori la legge è speciale. Il Codice della giustizia penale minorile (legge n. 37/2017) impone la notifica immediata al genitore, la presenza dello psicologo e del difensore in ogni atto procedurale, la custodia separata dagli adulti e il fermo come misura di ultima istanza. L'età non esclude la responsabilità per una molotov, ma cambia interamente la procedura. Una dichiarazione del minore raccolta senza genitore e senza psicologo è, a nostro avviso, inutilizzabile come prova.
Il punto del numero identificativo non è una formalità. La nuova legge ne fa un obbligo espresso: secondo l'articolo 10, punto 2, l'agente si identifica prima di applicare una misura, e il nuovo regolamento (articolo 8) prevede il numero identificativo individuale sul medaglione ufficiale. Senza di esso nessuna denuncia per forza eccessiva può essere individualizzata, e l'indagine richiesta da Strasburgo diventa impossibile fin dall'inizio.
Cosa può fare il cittadino
Chi ritiene che nei suoi confronti sia stata usata forza illecita, o che durante il fermo siano stati violati i suoi diritti, ha quattro strade, non alternative tra loro:
- Documentare subito. Visita medica con referto scritto entro 24 ore, fotografie datate delle lesioni, nomi dei testimoni, conservazione di ogni video. Senza questo, ogni procedura successiva parte senza prove.
- Denuncia all'Agenzia di vigilanza sulla polizia (AMP), l'organo che indaga sulle violazioni degli agenti, e denuncia penale alla Procura per il reato corrispondente. La denuncia deve chiedere espressamente l'identificazione dell'agente e la conservazione delle registrazioni delle telecamere del commissariato, come ha chiesto anche il Difensore civico. La stessa nuova legge (articolo 24) obbliga la polizia a registrare, verificare e rispondere a ogni reclamo.
- Ricorso al Difensore civico, che ha aperto un'indagine amministrativa già il 13 ottobre, sugli articoli 2, 3 e 11 della Convenzione, e riceve reclami individuali.
- Azione civile per il danno extracontrattuale contro lo Stato, dopo o parallelamente al procedimento penale, e, esauriti i rimedi interni, ricorso alla Corte EDU nel termine previsto dalla Convenzione.
Per i minori, il genitore ha diritto di chiedere immediatamente il fascicolo degli atti compiuti e di contestare ogni atto svolto senza la sua presenza.
La responsabilità va in entrambe le direzioni
Chi lancia una molotov non è protetto da alcun articolo della Convenzione e deve rispondere davanti al giudice, con le garanzie del giusto processo. La polizia che lo ferma agisce legittimamente. La polizia che lo colpisce dopo averlo fermato, che spara gas a traiettoria tesa sulla folla, che tiene minori in cella con adulti o che presta servizio senza numero identificativo, non agisce legittimamente, per quanto violenta sia stata la protesta un'ora prima.
La sospensione di sette agenti, annunciata il 17 ottobre dopo la pubblicazione di alcuni video, mostra che il meccanismo di responsabilità esiste. Se funzioni, lo diranno le indagini che seguono, non le sospensioni. Come ha affermato la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa già nel dicembre 2020, la gestione di polizia delle manifestazioni deve basarsi sulla comunicazione, sulla distinzione tra violenti e pacifici e su indagini indipendenti per ogni denuncia di forza eccessiva. Quello standard non è cambiato.
Lo studio assiste le persone fermate o ferite durante le proteste e le famiglie dei minori sottoposti a procedimento, dalla prima documentazione alla rappresentanza davanti alla Procura, al giudice e al Difensore civico, anche in italiano. Contattateci il prima possibile dopo i fatti: le prove che mancano il primo giorno non si recuperano più.
